Cass. pen. n. 2671 del 25 gennaio 2007

Testo massima n. 1


Sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62, comma primo, n. 2, c.p.) qualora la reazione iraconda segua a breve distanza di tempo e di luogo rispetto alla condotta aggressiva tenuta dal provocatore.

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