Cass. pen. n. 51237 del 10 dicembre 2014

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma c.d. per accumulo, si richiede la prova dell'esistenza di un fattore scatenante che giustifichi l'esplosione, in relazione ed in occasione di un ultimo episodio, pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si affermi sedimentata nel tempo, la cui esistenza è, tuttavia, da escludersi, pur in presenza di fatti apparentemente ingiusti della vittima, allorché la reazione appaia sotto ogni profilo eccessiva e talmente inadeguata rispetto all'ultimo episodio dal quale trae origine, da fare escludere la sussistenza di un nesso causale tra offesa, sia pure potenziata dall'accumulo, e reazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'attenuante della provocazione, nei confronti dell'imputato, che aveva inferto alla moglie ferite con un coltello multiuso, sfregiandole il viso, dopo che questa le aveva confessato il persistere della relazione con il cognato).

Testo massima n. 2


Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2 c.p., nel caso di lesioni personali provocate da un coltello "multiuso", cioè dal coltello che, oltre alla lama da taglio, incorpora altre funzioni (forbice, apribottiglie, cacciavite ecc.), trattandosi di strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, c.p..

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