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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10892 del 31 ottobre 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10892 del 31 ottobre 1994

Testo massima n. 1

Poiché l’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p. è configurabile solo quando i motivi a delinquere corrispondono oggettivamente, e non solo soggettivamente, a stimoli ed impulsi psicologici di elevato significato etico o sociale tali da ottenere la valenza dell’atto delittuoso e da riscuotere il consenso o l’approvazione del comune senso etico o sociale, tale consenso è da escludere quando il soggetto reagisce ad offese semplicemente verbali, provocando una rissa e, poi, tentando addirittura di uccidere.

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