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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6501 del 28 aprile 1989

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6501 del 28 aprile 1989

Testo massima n. 1

Il principio, secondo cui non è applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità al reato di falsità in atto pubblico, non è estensibile al reato di falso in scrittura privata, poiché tale reato può essere consumato anche a fine di lucro, quando è finalizzato per commettere una truffa.

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