14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3814 del 15 aprile 1998
Posted at 16:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il creditore non è tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]