14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14573 del 22 giugno 2007
Testo massima n. 1
L’accettazione, senza riserve, dell’adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all’accettazione dell’adempimento parziale di essa [ art. 1181 c.c. ], non determina la decadenza dal far valere l’inosservanza del termine [ da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell’art. 1457 c.c. ] né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell’oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell’inadempimento o del fatto dannoso, bensì all’oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l’originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell’adempimento di un’obbligazione sin dall’origine pecuniaria, ex art. 1224 c.c., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]