14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42726 del 25 novembre 2005
Testo massima n. 1
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è un reato di pericolo, per la consumazione del quale non è richiesto che si verifichi un danno effettivo, ma è sufficiente la probabilità di esso. Quando è la legge a prevedere l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l’esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l’esistenza del pericolo, ritenendolo conseguente alla violazione dell’obbligo del segreto.
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