14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11794 del 12 marzo 2013
Testo massima n. 1
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater c.p. [ così come introdotto dall’art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012 ], necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p., per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un’aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio.
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