14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16154 del 8 aprile 2013
Testo massima n. 1
Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all’art. 319 quater c.p., come introdotto dall’articolo 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, è sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall’indotto al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere nè l’intendimento di sollecitare l’intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo.
Testo massima n. 1
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater c.p., così come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell’indebita pretesa e non indotto in errore dalla condotta persuasiva svolta dal pubblico agente, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. [ In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di conseguenze sfavorevoli da parte del pubblico agente per ottenere l’indebita promessa o pagamento può essere considerato un indice sintomatico della induzione indebita ].
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