14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1425 del 11 giugno 1998
Posted at 19:56h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l’attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di «parte» in un processo penale, presa in considerazione dall’art. 319 ter, comma primo, c.p., sia da riconoscere non solo all’imputato ma anche all’indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]