Cass. pen. n. 35118 del 20 settembre 2007
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è da considerare «processo» anche il procedimento che si celebra dinanzi al giudice fallimentare (nella specie procedura di concordato preventivo), in quanto in esso intervengono soggetti portatori di contrapposti interessi e ben può realizzarsi, con particolare pericolosità, quella compravendita della funzione giudiziaria considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma di cui all'art. 319 ter c.p. (Fattispecie relativa a procedimento di cautela reale).
Testo massima n. 2
Anche la corruzione in atti giudiziari impropria può integrare il delitto previsto dall'art. 319 ter c.p., giusta il richiamo in esso contenuto agli artt. 318 e 319 stesso codice, là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso sia futuro.