14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35118 del 20 settembre 2007
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, è da considerare «processo» anche il procedimento che si celebra dinanzi al giudice fallimentare [ nella specie procedura di concordato preventivo ], in quanto in esso intervengono soggetti portatori di contrapposti interessi e ben può realizzarsi, con particolare pericolosità, quella compravendita della funzione giudiziaria considerata nel suo complessivo svolgimento, che costituisce la condotta incriminata dalla norma di cui all’art. 319 ter c.p. [ Fattispecie relativa a procedimento di cautela reale ].
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Testo massima n. 1
Anche la corruzione in atti giudiziari impropria può integrare il delitto previsto dall’art. 319 ter c.p., giusta il richiamo in esso contenuto agli artt. 318 e 319 stesso codice, là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso sia futuro.
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