14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23954 del 3 giugno 2013
Testo massima n. 1
Qualora il giudice di merito, vigente l’art. 317 c.p., antecedente le modifiche apportate dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, abbia proceduto, con motivazione approfondita e non illogica, a qualificare la condotta del pubblico agente in termini di induzione piuttosto che di costrizione, la Cassazione, chiamata a decidere dopo l’entrata in vigore della l. n. 190 medesima, non può che ricondurre il fatto nella fattispecie dell’art. 319 quater c.p., sempre che detta qualificazione non sia stata specificamente contestata dal ricorrente sulla base di motivi ammissibili. [ Nella specie, la Corte, rilevata la qualificazione da parte del giudice di appello della condotta del pubblico agente in termini di induzione, in assenza di contestazioni sul punto, ha ricondotto il fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 319 quater c.p. e dichiarato la prescrizione, per decorso del termine di cui all’art. 157 c.p. ].
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