14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2466 del 3 marzo 1995
Testo massima n. 1
Il medico-chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176 comma 1 c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dal comma 2 dell’art. 1176, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto nel campo delle prestazioni medico-specialistiche l’area della particolare esenzione indicata dall’art. 2236 c.c. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che possa considerarsi problema tecnico di speciale difficoltà per uno specialista ortopedico la corretta terapia della immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato ].
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