Cass. pen. n. 5664 del 4 giugno 1993
Testo massima n. 1
Il delitto di concussione si consuma non già con la dazione del denaro, ma nel momento in cui viene effettuata la promessa, essendo in tal caso la dazione un post-factum irrilevante.
Il delitto di concussione si consuma non già con la dazione del denaro, ma nel momento in cui viene effettuata la promessa, essendo in tal caso la dazione un post-factum irrilevante.