Cass. pen. n. 1122 del 6 febbraio 1997

Testo massima n. 1


Se il danno non costituisce condizione perché il reato di concussione venga consumato, deve peraltro affermarsi che solo quando dall'abuso del pubblico ufficiale discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto suddetto. Invero se il privato effettua la dazione o la promessa allo scopo di trarre vantaggio dall'abuso del soggetto pubblico, viene meno quella situazione di timore che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico, così da farne un vero e proprio correo nella corruzione.