14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35028 del 29 settembre 2005
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione per induzione, mentre non è determinante che la vittima abbia inizialmente preso contatto di propria spontanea volontà con il soggetto attivo del reato, è invece rilevante che quest’ultimo, anche con comportamenti surrettizi, abbia indotto la vittima medesima a sottostare alle prestazioni richieste per evitare un danno. [ Nella specie, l’imputato, pubblico ufficiale, inizialmente contattato dalla vittima che voleva risolvere un problema edilizio, aveva posto poi in essere una condotta inequivocabilmente indirizzata a ingenerare nella vittima stessa la convinzione che, non aderendo ai pagamenti richiesti, avrebbe subito conseguenze negative ].
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