14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6113 del 25 maggio 1994
Testo massima n. 1
Al fine di stabilire l’esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione, non è di per sé decisivo l’eventuale vantaggio che deriva al privato dalla accettazione della illecita proposta del pubblico ufficiale: ciò che conta è sempre e soltanto la esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. In una tale situazione di oggettiva disparità e di soggezione si trova il contribuente di fronte ad un funzionario dell’ufficio imposte o dell’ufficio del registro, giacché il rifiuto della illecita proposta del pubblico ufficiale tesa ad una favorevole definizione della somma d’imposta da pagare in corrispettivo di una dazione di denaro, non lascia il privato nella identica situazione debitoria verso la pubblica amministrazione in cui sarebbe stato in mancanza di tale proposta. In caso di rifiuto della illecita proposta, il privato è infatti potenzialmente esposto alle condotte ritorsive del funzionario, tanto più in presenza di attività parzialmente discrezionali, che possono determinare il timore di possibili danni, potendo di fatto il funzionario impedire una definizione celere della pratica con adesione da parte del contribuente, che si troverebbe così costretto ad intraprendere la lunga e complessa via contenziosa, foriera di aggravi di spese e di perdite di tempo.
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Testo massima n. 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’istigazione alla corruzione prevista dall’art. 322, comma 4, c.p. è stata introdotta dal legislatore come ipotesi residuale per punire le condotte del pubblico ufficiale che non integrano tentativo di concussione, quando cioè esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del privato. Si realizza il delitto punito dagli artt. 56-317 c.p. — e non quello previsto dall’art. 322, comma 4, c.p. — tutte le volte in cui la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se poi — per particolare resistenza o forza del soggetto passivo — tale risultato non si produce.
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