14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3488 del 17 marzo 2000
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, le minacce da parte dell’agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini del discrimine con la fattispecie della corruzione, atteso che la condotta costrittiva [ o, ancor più, quella induttiva ], può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l’oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l’effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa; ne consegue che, chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell’abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica.
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