14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10891 del 7 marzo 2013
Testo massima n. 1
Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, nella sua interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri, preordinati a creare nel destinatario una condizione di riduzione dello “spatium deliberandi”, idonea a determinare quest’ultimo a promettere o dare un’indebita utilità . [ Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con la p.a., si faceva consegnare un fax ].
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