Cass. pen. n. 2019 del 3 marzo 1993

Testo massima n. 1


I beni giuridici protetti dall'art. 317 c.p. sono identificabili nell'imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono vulnerati quando i pubblici ufficiali, o gli incaricati di un pubblico servizio, si valgono della loro qualità o delle loro funzioni per costringere o indurre i privati a dare o promettere loro denaro o altre utilità non dovute. Solo in via subordinata la predetta norma tutela anche il diritto del cittadino a disporre del proprio patrimonio in piena libertà e senza alcuna forma di coazione dei pubblici poteri. Di conseguenza, l'entità del vantaggio patrimoniale che sia conseguito dal colpevole per effetto della sua condotta di costrizione o induzione, non ha influenza ai fini della configurabilità del delitto di concussione, ma solo a quelli dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. o dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.