14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25694 del 28 giugno 2011
Testo massima n. 1
Le nozioni di abuso e induzione nella fattispecie di concessione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, si chè l’induzione che assume rilievo è quella commessa mediante inganno o persuasione e questi ultimi devono essere espressione dell’abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell’incidenza sulla psiche della vittima.
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Testo massima n. 1
Non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o d induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale. [ Nella specie, la S.C. annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva qualificato come concussione, piuttosto che corruzione, la mera richiesta di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in forza di una generalizzata e notoria prassi in tal senso invalsa in un determinato settore della P.A. ].
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