Cass. pen. n. 25694 del 28 giugno 2011
Testo massima n. 1
Le nozioni di abuso e induzione nella fattispecie di concessione indicano aspetti di una unica stessa condotta e non condotte differenti, si chè l'induzione che assume rilievo è quella commessa mediante inganno o persuasione e questi ultimi devono essere espressione dell'abuso della qualità e dei poteri, visto sotto il profilo dell'incidenza sulla psiche della vittima.
Testo massima n. 2
Non integra la fattispecie di concussione la condotta di semplice richiesta di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale in presenza di situazioni di mera pressione ambientale, senza però che questi abbia posto in essere atti di costrizione o d induzione, non potendosi fare applicazione analogica della norma incriminatrice, imperniata inequivocabilmente sullo stato di soggezione della vittima provocato dalla condotta del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva qualificato come concussione, piuttosto che corruzione, la mera richiesta di denaro o di altra utilità da parte del soggetto passivo, in forza di una generalizzata e notoria prassi in tal senso invalsa in un determinato settore della P.A.).