14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11771 del 29 marzo 2012
Posted at 19:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’estinzione della pena, in esito a positiva esecuzione della liberazione condizionale ai sensi del comma secondo dell’art. 177 c.p., non fa venir meno gli altri effetti penali della condanna, non potendo accedersi ad un’interpretazione analogica, sia pure “in bonam partem”, di altri istituti clemenziali.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]