14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2243 del 26 ottobre 1988
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in Massimario
Testo massima n. 1
Per la revoca della liberazione condizionale disposta in conseguenza della successiva commissione di reato, la medesimezza dell’indole è richiesta solo per le contravvenzioni e non anche per i delitti. Ne consegue che, qualora la persona ammessa alla liberazione condizionale commetta un delitto, la revoca del beneficio scatta automaticamente, quali che ne siano l’indole e la gravità.
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