14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45770 del 11 dicembre 2008
Testo massima n. 1
Ai fini della revoca di diritto dell’indulto ai sensi dall’art. 1, comma terzo, della legge 31 luglio 2006 n. 241, nel caso della continuazione iniziata prima ma cessata dopo il termine stabilito dalla legge per la fruizione del beneficio, per stabilire se ricorra la condizione ostativa della commissione, nei cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, di un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, deve aversi riguardo non all’aumento di pena per i reati satellite commessi dopo l’entrata in vigore del provvedimento di condono, bensì, previo virtuale scioglimento della continuazione, alla sanzione edittale minima prevista per i reati in questione, con la massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti.
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