14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5516 del 9 gennaio 1996
Testo massima n. 1
L’art. 172, comma 4, c.p., stabilisce il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena in rapporto agli ostacoli che possono frapporsi alla sua esecuzione, utilizzando il principio contra non valentem agere non currit praescriptio: pertanto nei casi in cui l’esecuzione della condanna sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, è previsto che il tempo necessario all’estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. Ne consegue che, nell’ipotesi di un indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile. [ Nell’enunciare il principio di cui sopra, la S.C. ha osservato che è bensì vero che le cause di revoca stabilite dai singoli decreti di clemenza si realizzano quando intervengono le condizioni di fatto che le pongono in essere, e la relativa pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa e contenuto meramente accertativo di una situazione oggettiva, alla quale è collegata ope legis la decadenza dal beneficio indulgenziale, ma è altresì incontestabile che per la concreta espiazione della pena cui inerisce il beneficio revocando occorre indeclinabilmente la previa declaratoria del giudice, che deve essere assunta ai sensi dell’art. 674 c.p.p. a conclusione di un procedimento diretto alla verifica della sussistenza delle condiciones juris — natura del nuovo reato, tempo della sua commissione, entità della pena — cui è subordinata l’applicazione della sanzione revocatoria, e che, in mancanza di quella declaratoria, la pena non è suscettibile di esecuzione, essendo ancora in vigore il provvedimento concessivo del beneficio che conserva efficacia finché non venga formalmente rimosso ].
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