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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10924 del 21 marzo 2012

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10924 del 21 marzo 2012

Testo massima n. 1

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell’indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva.

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