14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 8100 del 8 aprile 2011
Posted at 16:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’azione per l’apposizione di termini ha natura accessoria e consequenziale a quella di regolamentazione di confini, in quanto presuppone l’esistenza di un confine certo e determinato. Ne consegue che, all’infondatezza della domanda principale volta a regolare i confini, segue logicamente il rigetto di quella avente ad oggetto l’apposizione di termini.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]