14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31390 del 6 agosto 2010
Testo massima n. 1
La partecipazione all’accordo per commettere un furto in concorso, tra gli altri, con soggetti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, comporta la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, anche per la corruzione dei predetti soggetti commessa da alcuni complici, poiché la circostanza dell’erogazione di somme di denaro ai militi infedeli era conoscibile attraverso l’impiego di ordinaria diligenza, in quanto l’evento-corruzione era prevedibile, costituendo logico sviluppo di quello, diverso, concordato.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]