14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5188 del 25 maggio 1996
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 c.p. [ concorso «anomalo» ] richiede, anzitutto, l’adesione di tutti ad un reato concorsualmente voluto ad un evento diverso che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da uno, soltanto, dei concorrenti nel reato voluto da tutti; richiede, poi, un rapporto di causalità materiale tra i due reati ed, infine, un nesso di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l’evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente, nel senso che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente come sviluppo logicamente prevedibile del reato concordato e voluto. Ne consegue che qualora l’evento diverso materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l’obiettivo concordato da tutti, si versa non nell’ipotesi del concorso anomalo, bensì in quella del concorso pieno. [ Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario, e non quello anomalo, anche per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi in occasione di una rapina a mano armata ].
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