14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1948 del 9 marzo 1981
Testo massima n. 1
In base ai principi della teoria monistica, accolti nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e, cioè, che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che, pur esulando dal piano concordato, si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale in quanto il reato diverso da quello voluto si collega, sotto il profilo psicologico, a quest’ultimo come uno sviluppo logicamente prevedibile dello stesso, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell’azione. [ Nella specie l’imputato aveva partecipato alla preparazione del piano teso al sequestro di persona di un soggetto ed aveva successivamente assunto il ruolo di custode dello stesso ed è stato ritenuto responsabile anche del sequestro di altra persona che abitualmente accompagnava la vittima designata e dei reati connessi all’uso delle armi utilizzate dai complici per vincere le resistenze delle vittime ].
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