14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16006 del 17 novembre 1989
Testo massima n. 1
L’applicabilità dell’art. 116 c.p. in tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall’accertamento che l’evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto [ indeterminato, alternativo od eventuale ] e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e — nonostante la previsione — non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell’art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall’accertamento circa la non atipicità dell’evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l’evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.
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Testo massima n. 1
L’art. 116 c.p. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una ipotesi di responsabilità a titolo di dolo rispetto alla condotta, ed a titolo di colpa rispetto all’evento diverso da quello voluto, essendosi il correo imprudentemente affidato per l’esecuzione della condotta criminosa al comportamento di altro soggetto che sfugge al suo controllo finalistico.
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