14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 744 del 11 gennaio 2006
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo [ art. 116 c.p. ], è necessaria, da un lato l’adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall’altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l’evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell’agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.
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