14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 37940 del 17 novembre 2006
Testo massima n. 1
La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l’evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l’evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all’art. 110 c.p., e che l’evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell’agente. [ Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 c.p.p., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per «darle una lezione» — per un’offesa asseritamente subita proprio da esso indagato — partecipando alla colluttazione all’esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte ].
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