14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2652 del 23 gennaio 2012
Testo massima n. 1
La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p.si colloca in un’area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile [ situazione nella quale la responsabilità resta esclusa ] e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità [ situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa ].
Articoli correlati
Testo massima n. 1
La disciplina di cui all’art. 586 c.p. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p. [ La Corte ha osservato che la prevedibilità dell’evento non voluto, caratterizzante il concorso cosiddetto anomalo, esclude la fattispecie descritta dall’art. 586 c.p. nella quale l’evento non voluto non deve essere conseguenza di una colposa mancanza di previsione da parte dell’agente ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]