14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8247 del 22 luglio 1992
Testo massima n. 1
La cooperazione consistita nel fungere da «palo» mentre altro soggetto si apprestava a prelevare la droga, pur ritenuta idonea — nella specie — a giustificare la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è incompatibile con l’ulteriore attenuante di cui all’art. 114 c.p. Ciò con riferimento sia alla nozione in sé della «minima» partecipazione prevista da quest’ultima norma [ da non confondere con la minore efficienza causale attribuita al «palo» ], sia alla non cumulabilità delle due attenuanti sulla base della valutazione dello stesso elemento circostanziale in punto di fatto.
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