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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10642 del 18 marzo 2010

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10642 del 18 marzo 2010

Testo massima n. 1

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. [ Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di “staffetta” nelle fasi di trasporto dello stupefacente ].

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