14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10642 del 18 marzo 2010
Posted at 20:01h
in Massimario
Testo massima n. 1
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. [ Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di “staffetta” nelle fasi di trasporto dello stupefacente ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]