14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19069 del 23 aprile 2004
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 114 c.p. costituisce un’eccezione alla regola di equiparazione delle varie forme di concorso di persona nel reato, fondata sul principio monistico del reato concorsuale. Ne consegue che essa è configurabile soltanto quando l’opera prestata da taluno dei concorrenti sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma addirittura minima, sì da da avere esplicato un’efficacia eziologica del tutto marginale e pressochè irrilevante nella produzione dell’evento.
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