14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6382 del 25 giugno 1996
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all’art. 114, comma 2, c.p., che esclude l’applicabilità dell’attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell’art. 112 c.p. [ numero dei concorrenti pari almeno a cinque ], si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato. [ In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da più persone riunite ed aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. ].
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Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, la promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri configura un accordo preventivo mediante il quale si realizza una partecipazione psichica nel delitto stesso sotto forma di istigazione in quanto è volto a creare o rafforzare la determinazione dell’esecutore materiale, sicuro così di conseguire il prodotto del reato.
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