14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40765 del 12 ottobre 2015
Testo massima n. 1
Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell’art. 63, comma primo cod. pen., l’aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l’ingente quantitativo di stupefacente detenuto e i precedenti penali specifici potessero essere addebitati all’imputato sia ai fini della quantificazione della pena base che del suo aggravamento, ai sensi degli artt. 80 T.U. Stup. e 99 cod. pen. ].
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