14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 344 del 15 gennaio 1991
Testo massima n. 1
L’elemento soggettivo si atteggia in maniera profondamente diversa a secondo che si tratti di delitto consumato o di delitto tentato e mentre, nel primo, l’evento prevedibile verificatosi, di cui si accetta il rischio, va posto a carico dell’autore del fatto anche se non voluto [ dolo eventuale ], nella ipotesi di delitto tentato la univocità della condotta, richiesta dalla norma dell’art. 56 c.p., implica che all’agente può essere attribuito solo l’evento che debba considerarsi essere stato previsto e voluto [ dolo alternativo ].
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