14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16252 del 27 giugno 2013
Testo massima n. 1
Il legato in sostituzione di legittima, previsto dall’art. 551 c.c., è una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l’eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari. Ne consegue che il legatario, che abbia rinunciato al legato tacitativo in denaro, può conseguire la quota di legittima in natura, in base alla regola generale dettata dall’art. 718 c.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]