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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21651 del 6 maggio 2004

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21651 del 6 maggio 2004

Testo massima n. 1

Ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso [ art. 489 c.p. ], è necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato.

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