14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1978 del 27 febbraio 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
Colui che — pur non avendo materialmente falsificato un titolo di credito — abbia per primo fatto uso del medesimo, d’intesa con l’autore materiale della falsificazione od essendo comunque consapevole della falsità, deve rispondere del reato previsto dall’art. 491 c.p. [ in relazione agli artt. 476, 482 e 485 stesso codice ] e non già di quello previsto dall’art. 489 c.p., il quale presuppone la già avvenuta consumazione del delitto di falsità in atti.
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