14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3363 del 15 marzo 1999
Testo massima n. 1
In materia di falsità in atti, il delitto previsto dall’art. 489 c.p. [ uso di documento falsificato, senza concorso nella falsificazione ] tutela l’interesse dell’autore apparente del documento, comunque leso dalla sua utilizzazione, che ne rende riferibili a lui gli effetti giuridici; se, pertanto dall’uso della cambiale falsificata può derivare pregiudizio all’interesse di un soggetto diverso dal titolare della firma di girata falsificata [ sicché anche a costui può riconoscersi il diritto di querela ], non viene meno tuttavia l’analogo diritto dell’apparente girante.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]