14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4169 del 19 aprile 1995
Testo massima n. 1
Ai fini di stabilire l’esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione non è di per sé decisivo l’eventuale vantaggio che arriva al privato dell’accettazione della illiceità proposta del pubblico ufficiale: ciò che conta è sempre e soltanto l’esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
Deve essere qualificato come tentativo di falsità ideologica il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un’attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo, qualora siffatto riempimento non abbia avuto luogo.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]