Cass. pen. n. 6770 del 9 luglio 1981
Testo massima n. 1
Commette il reato di falsità materiale in atti pubblici previsto e punito dall'art. 476 c.p. e non quello di falsità in attestati sul contenuto di atti di cui all'ultimo comma dell'art. 478 stesso codice, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, aggiungendo documenti a determinati verbali di delibera di atti pubblici, fa apparire, contrariamente al vero, che i verbali stessi i quali, compresi nella figura dell'atto-procedimento, tali documenti devono recepire, hanno ricevuto l'approvazione dell'organo di controllo.