14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12731 del 6 dicembre 2000
Testo massima n. 1
L’alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all’art. 478 c.p. [ falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti ], che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all’art. 476 c.p. in relazione all’art. 482 dello stesso codice [ falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico ], poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l’alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull’autenticazione, che è atto pubblico originale. [ Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto ].
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