Cass. pen. n. 10901 del 9 dicembre 1981
Testo massima n. 1
La supposizione dell'agente che la difformità tra copia e originale limitata alla riproduzione di firme inesistenti possa rientrare tra le imperfezioni meramente formali inidonee ad impedire un giudizio di sostanziale conformità, integra un errore sulla reale portata della disposizione dell'art. 478 c.p., come tale non scusabile.