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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8473 del 29 luglio 1994

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8473 del 29 luglio 1994

Testo massima n. 1

L’estinzione del reato per prescrizione deve essere dichiarata anche nell’ipotesi in cui il relativo termine sia maturato nel periodo intercorrente tra l’emissione del decreto di citazione e la notifica all’imputato: il decreto di citazione a giudizio, infatti, per conseguire il suo effetto di diritto sostanziale quale atto idoneo ad interrompere il decorso del termine, deve essere notificato all’imputato. All’atto interruttivo deve riconoscersi invero natura ricettizia, in quanto non esula dalle finalità dell’istituto della prescrizione l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, esigenza al cui appagamento è interessato anche ed in primo luogo l’imputato.

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