14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2867 del 18 gennaio 2008
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’atto di fissazione della data di udienza dibattimentale da parte del giudice non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell’elenco degli atti espressamente previsti dall’art. 160, comma secondo, c.p., da ritenersi tassativo e pertanto insuscettibile di ampliamento in via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale.
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